Buono 3x4
- Puoi far fruttare i tuoi risparmi fino a 12 anni e gli interessi sono riconosciuti dopo 3, 6 e 9 anni
- Puoi contare su tassi di rendimento fissi e crescenti
- Puoi richiedere il rimborso del capitale in qualsiasi momento e degli interessi a partire dai primi 3 anni, entro il termine di prescrizione
Rendimento annuo lordo a scadenza
2,25%
Caratteristiche
Risparmia in tranquillità
- Con una durata di 12 anni, il Buono ti consente di investire in durate medio/lunghe garantendoti rendimenti certi.
- Gli interessi maturano al completamento di ogni triennio.
- Puoi chiedere il rimborso del Buono in qualsiasi momento, entro il termine di prescrizione. Avrai diritto alla restituzione del capitale investito e dopo 3, 6 e 9 anni, anche agli interessi maturati al compimento di ciascun triennio.
Zero costi, zero pensieri
- Non hai costi di sottoscrizione o rimborso dei Buoni fruttiferi postali a eccezione degli oneri di natura fiscale.
- I Buoni sono soggetti a una tassazione agevolata del 12,50% sugli interessi e sono esenti da imposta di successione.
Emessi da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato italiano
Come sottoscrivere
Online - Da web o da App
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In ufficio postale
Puoi sottoscrivere il Buono 3x4 in tutti gli uffici postali. Cerca quello più vicino e porta con te un documento d’identità e il codice fiscale.Quanto sottoscrivere
Puoi sottoscrivere i Buoni 3x4 per importi pari a 50 euro e multipli.Rendimenti del Buono
Periodo di possesso | Rendimento effettivo annuo lordo |
---|---|
alla fine del 3° anno | 1,25% |
alla fine del 6° anno | 1,75% |
alla fine del 9° anno | 2,00% |
alla fine del 12° anno | 2,25% |
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In caso di sottoscrizione del titolo in forma cartacea, il rimborso avviene per l’intero valore in un'unica soluzione, in qualsiasi momento della vita del Buono, entro il termine di prescrizione, e senza costi aggiuntivi.
Titolo in forma dematerializzata
In caso di sottoscrizione del titolo in forma dematerializzata, puoi decidere se chiedere il rimborso del Buono per l’intero valore in un'unica soluzione oppure parzialmente, per importi pari a 50 euro e multipli, senza costi aggiuntivi e in qualsiasi momento della vita del Buono.
Il valore di rimborso è pari al valore nominale sottoscritto. Non sono corrisposti interessi prima dei tre anni.
Tra il compimento del 3° anno e il compimento del 6° anno
Il valore di rimborso è pari al valore nominale sottoscritto, incrementato degli interessi maturati nel corso del primo triennio, come esemplificato nella Scheda di Sintesi e nel Foglio Informativo.
Tra il compimento del 6° anno e il compimento del 9° anno
Il valore di rimborso è pari al valore nominale sottoscritto, incrementato degli interessi maturati nel corso del primo e secondo triennio,come esemplificato nella Scheda di Sintesi e nel Foglio Informativo.
Tra il compimento del 9° anno e il compimento del 12° anno
Il valore di rimborso è pari al valore nominale sottoscritto, incrementato degli interessi maturati nel corso del primo, secondo e terzo triennio, come esemplificato nella Scheda di Sintesi e nel Foglio Informativo.
Al compimento del 12° anno
Il valore di rimborso è pari al valore nominale sottoscritto, al netto di eventuali oneri fiscali, incrementato degli interessi maturati nel corso di tutta la durata del Buono, come esemplificato nella Scheda di Sintesi e nel Foglio Informativo.
Per i Buoni Fruttiferi Postali rappresentati da documenti cartacei, trascorsi 10 anni dalla data di scadenza, i diritti dei titolari alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione degli interessi maturati si prescrivono. I Buoni cartacei emessi fino al 13 aprile 2001 si prescrivono in favore del Ministero dell'economia e delle finanze; l’importo dei Buoni cartacei prescritti emessi dal 14 aprile 2001, invece, in base alla normativa sui depositi dormienti, è versato al Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
I Buoni dematerializzati non si prescrivono in quanto vengono rimborsati alla scadenza e il relativo importo è accreditato automaticamente sul conto di regolamento dell'intestatario.
Maggiori informazioni sull'Avviso alla clientela dei Buoni fruttiferi postali cartacei di prossima Prescrizione e Scadenza
La richiesta di dematerializzazione è consentita se effettuata fino a 2 mesi prima della scadenza naturale del Buono.
In caso contrario, si applica l’imposta pro tempore vigente. Per maggiori informazioni, consulta la Scheda di sintesi e il Foglio Informativo.
Per maggiori informazioni vai allo Storico Schede di Sintesi.
Per maggiori informazioni, vai allo Storico Fogli informativi e tassi d’interesse.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. I Buoni Fruttiferi Postali (BFP) sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., distribuiti da Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta, con sede in Roma al Viale Europa n. 190, e sono assistiti dalla garanzia dello Stato italiano ai sensi dell’art. 5 del D.L. 30/09/2003 n.269, convertito in L. 326/2003 e ss.mm.ii., e del Decreto MEF 6/10/2004 e ss.mm.ii. I BFP sono sottoscrivibili anche online, solo dai titolari di un Libretto Smart o di un conto corrente BancoPosta abilitati ai servizi dispositivi online. I BFP non hanno costi di sottoscrizione, gestione ed estinzione (salvo gli oneri fiscali). Il capitale investito è rimborsabile, al netto degli oneri fiscali dovuti per legge, in contanti (nei limiti della disponibilità di cassa e della normativa antiriciclaggio) presso gli Uffici Postali o con modalità alternative al contante (vaglia circolare, accredito su Libretto di Risparmio Postale o su Conto Corrente BancoPosta). Qualora l’applicazione dell’imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei Buoni, determinasse un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito, ai risparmiatori sarà restituito un importo pari alla quota parte di capitale eroso. Tale importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014. I BFP diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza e, trascorsi 10 anni da tale data, i diritti dei titolari alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione degli interessi maturati si prescrivono. Dal 2009, per i BFP cartacei, la data di scadenza è indicata sul fronte del titolo stesso. Non sono corrisposti interessi per i BFP rimborsati prima che sia trascorso il termine minimo dalla sottoscrizione previsto nella relativa Scheda di Sintesi. Per le informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali e fiscali, le ulteriori limitazioni anche con riferimento alla nuova liquidità, nonché le modalità di rimborso e reclamo, consulta i relativi Fogli Informativi e la Scheda di Sintesi disponibili presso gli Uffici Postali, su poste.it e cdp.it. Per maggiori informazioni rivolgiti al personale dell’Ufficio Postale o vai su poste.it e cdp.it.